Art. 5.
(Monitoraggio della realizzazione della rete degli itinerari ciclabili d'Italia).

      1. Il Ministero dello sviluppo economico, con il supporto tecnico della commissione tecnica di cui all'articolo 2, comma 3, vigila sulla realizzazione e sulla manutenzione della rete degli itinerari ciclabili d'Italia, predisponendo a tal fine un rapporto annuale per il Presidente del Consiglio dei ministri.

      2. In caso di inadempienza da parte delle regioni, il Ministero dello sviluppo economico si sostituisce obbligatoriamente nella redazione dei progetti e nella realizzazione della rete degli itinerari ciclabili d'Italia.